Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE PER LA CONSAPEVOLEZZA,

LA GESTIONE DELLE EMOZIONI

E LA PREVENZIONE DELLA DEPRESSIONE

 

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E’ costituita in data 16 Gennaio 2012 a Padova, l’ Associazione per la Consapevolezza, la Gestione delle Emozioni e la Prevenzione della Depressione”.

 

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Padova, Via Enrico Chiaradia, 2.

Per decisione dell’Assemblea dei Soci Fondatori possono essere aperte altre sedi su tutto il territorio nazionale ed estero.

 

Art. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci nei modi definiti dall'Art. 16 del presente statuto.

 

Art. 4 FINALITA’

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, riunisce persone che si occupano di studi, ricerche e interventi nel campo psico-sociale, socio-sanitario, clinico e settori affini.

L' Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare iniziative culturali per il raggiungimento dei suoi fini attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione e approfondimento, gruppi di studio e ricerca, meeting, proiezioni e pubblicazioni e quant’altro ritenuto idoneo.

L' Associazione ha come obiettivo di aiutare le persone nella prevenzione delle somatizzazioni conseguenti a ‘ingorgo emozionale’, attraverso strumenti capaci di aumentare la consapevolezza e la riflessione rispetto al proprio mondo interiore, portare, quindi, l'individuo a distinguere, comprendere e gestire le proprie emozioni, ai fini di far vivere bene le persone sia nella vita privata che sociale.

Particolare attenzione critica verrà riposta verso quel processo in atto volto a estendere le patologie psichiche e a risolverle attraverso la generalizzazione indiscriminata di pratiche di medicalizzazione del disagio.

L'associazione, oltre a perseguire gli obiettivi sopra indicati, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulti essere direttamente o indirettamente necessaria e favorevole al perseguimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà entrare in collaborazione o affiliazione con enti pubblici e privati, società con particolare riferimento alle Istituzioni di formazione nei settori psico-sociali e socio-sanitario e Istituzioni sanitarie pubbliche e private.

Si allegano in calce documenti integrativi esplicativi delle finalità dell’Associazione, come parti integranti il presente statuto.

 

Art. 5 SOCI

Sono soci effettivi dell’Associazione i Soci Fondatori, nelle persone sotto indicate e che sottoscrivono il presente Statuto.

L’Assemblea dei Soci Fondatori mantiene tutti i poteri decisionali e di delega e li esercita a maggioranza dei suoi componenti tranne che per lo scioglimento dell’Associazione stessa  per cui è prevista la maggioranza qualificata di cui all’Art. 16 del presente Statuto.

Su proposta di almeno due Soci Fondatori o su richiesta diretta presentata in forma scritta al Presidente l’Associazione con adeguate motivazioni, sono ammessi “Soci aggregati”.

I Soci Aggregati partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di parola e non di voto. Possono essere titolari di deleghe designate dall’Assemblea dei Soci Fondatori e non possono assumere cariche e compiti di rappresentanza ufficiale e legale dell’Associazione, nonché di gestione.

Tutti i soci possono cessare di far parte dell'associazione per:

a. scioglimento dell'associazione,

b. dimissioni volontarie da comunicare al Presidente l’Associazione.

 

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo

d) il Comitato Scientifico

e) il Segretario

 

Art. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

E’ costituita secondo il dettato dell’Articolo 5. Ha il compito di attuare le finalità statutarie attraverso il coinvolgimento dei Soci Fondatori e dei Soci Aggregati. L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico.

L’Assemblea decide, altresì, di eventuali modifiche del presente Statuto.

La presidenza dell’Assemblea è assunta, di volta in volta, da un Socio Fondatore. L’Assemblea si riunisce periodicamente e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre soci fondatori e alle date delle scadenze amministrative.

L’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci Fondatori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei Soci Fondatori, salvo quanto stabilito diversamente dal presente Statuto. Le deliberazioni adottate devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente di turno dell’Assemblea.

 

Art. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Soci Fondatori. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta formalmente e legalmente l’Associazione e condivide ogni responsabilità con i Soci Fondatori: Presiede il Consiglio Direttivo.

Può effettuare operazioni bancarie o di natura affine. In questo caso ogni operazione oltre alla firma del Presidente deve essere avallata dalla firma di un altro Socio Fondatore delegato dall’Assemblea.

 

Art. 9 ILCONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. E’ composto da cinque membri tra cui il Presidente l’Associazione, i due coordinatori del Comitato Scientifico e altri due Soci Fondatori designati dall’Assemblea. Il Consiglio rimane in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'assemblea.

Nell'ambito delle sue competenze sono compresi i seguenti compiti:

a) elaborazione dell'ambito di attività e del programma di attività

b) elaborazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi

e) istruzione delle pratiche di ammissione ed eventuale esclusione dei soci

f) elaborazione dell'ordine del giorno per l'assemblea

g) amministrazione del patrimonio e operazioni affini.

 

Si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e quando lo richiedano almeno due componenti il Direttivo stesso.

Ogni componente che si dimetterà nel corso del mandato potrà essere sostituito da altro componente, scelto tra i Soci Fondatori  su decisione dell’Assemblea.

 

Art. 10 Il COMITATO SCIENTIFICO

E’ formato da cinque componenti eletti dall’assemblea tra i soci fondatori e i soci aggregati con competenze scientifiche e professionali inerenti i campi di intervento e le finalità dell’Associazione.

Il Comitato, su singole problematiche, può coinvolger esperti esterni a cui richiedere pareri e indicazioni.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno due Coordinatori afferenti ai due campi disciplinari fondamentali richiamati dalle finalità dell’Associazione: il campo psico-sociale e medico-sanitario.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti.

Ogni componente che si dimetterà nel corso del mandato potrà essere sostituito da altro componente, scelto tra i Soci Fondatori e i Soci Aggregati,  su decisione dell’Assemblea.

 

Art. 11 IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- beni mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso o gratuito;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o enti pubblici e privati.

 

Art. 12 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote eventuali versate da soci

- redditi derivanti dal proprio patrimonio e, in particolare, degli eventuali interessi di depositi bancari ed altre rendite di varia natura

- eventuali elargizioni di altre associazioni pubbliche o private

- cessione di materiali vari ai soci delle associazioni

- elargizioni diverse dalle precedenti quali donazioni, lasciti e liberalità in genere.

 

I fondi per la gestione ordinaria sono depositati in conti correnti presso istituti di credito o simili.

 

L'associazione finanzia le sue attività attraverso:

- quote associative eventuali e specifici corrispettivi versati per determinate attività sociali

- quote di partecipazione ai corsi promossi

- libere offerte dei soci e di esterni

- contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati

- incassi relativi le manifestazioni promosse

- donazioni di terzi e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

 

Art. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI. NON RIVALUTABILITA’ E NON

RIPETIBILITA’ DEI CONTRIBUTI

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto.

I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 GRATUITA’ DEL MANDATO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

DELL'ASSOCIAZIONE

I Componenti degli organi dell'Associazione svolgono gratuitamente il loro lavoro nell’ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, siccome approvate dal Consiglio Direttivo. Analogamente i soci che dovessero svolgere qualche attività in seno all'Associazione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.

 

Art. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio. I bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

 

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' associazione, il Presidente convoca l'assemblea dei soci che può deliberare sullo scioglimento dell’Associazione alla presenza di almeno i quattro quinti dei soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Eventuale residuo attivo derivante dalla liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, che ha sede legale nella provincia di La Spezia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.